Fonte: www.studiomadera.it
Manutenzione e CONTROLLI caldaia gas 2018.
Obblighi e frequenza
Secondo la normativa vigente (DPR 74/2013) tutti gli impianti termici sono sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche.
– – – – – – – – – – – –
• IMPIANTO TERMICO – Definizione
Prima di tutto andiamo a definire cos’è l’impianto termico per la normativa (D.lgs. 192/05 e s.m.i.): “impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato (legna, metano, gpl, pellet, biomassa, solare, eolico), comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono Impianti Termici:
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria (Boiler – scaldabagno) al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
Climatizzatori, Condizionatori, Pompe di calore sono impianti termici
I climatizzatori, condizionatori o pompe di calore sono equiparati agli impianti di riscaldamento e di conseguenza dovranno essere dotati anche loro del libretto d’impianto. Per quanto riguarda i climatizzatori, condizionatori e/o pompe di calore si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), sia maggiore o uguale a 12 kW.
Quindi, se avete un impianto termico, come sopra individuato, dovrete obbligatoriamente realizzare delle revisioni e riportarle all’interno del libretto di impianto.
– – – – – – – – – – – –
• RESPONSABILE IMPIANTO
Chi si deve occupare della manutenzione, controlli e revisioni delle caldaie? Rapporto di efficienza energetica o bollino blu.
L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico. Il responsabile della manutenzione dell’impianto termico è l’occupante dell’immobile (sia come proprietario che come inquilino o locatario o comodatario, affitto). Per il caso di impianto termico centralizzato amministrato in condominio (quindi dove non si abbia un impianto termoautonomo), il responsabile è l’amministratore di condominio.
Questi soggetti possono, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile”, che non è altro che il tecnico di una impresa specializzata con determinati requisiti previsti dalla legge.
– – – – – – – – – – – –
• FREQUENZA CONTROLLI – MANUTENZIONE
Ogni quanto si deve fare il controllo o manutenzione della caldaia (frequenza)?
Ricordiamo che non devono essere eseguiti i controlli su caldaie non in servizio (spente) o staccate (deve essere indicato sul libretto).
Le verifiche che periodicamente si devono effettuare sugli impianti termici si differenziano in due tipi:
1. la manutenzione (insieme delle operazioni utili a preservare nel tempo le prestazioni degli apparecchi e/o dei componenti ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia).
Le frequenze per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell’impianto termico nei libretti d’uso e manutenzione. La periodicità della manutenzione è quindi fissata dal fabbricante e riportata nel libretto di istruzioni (normalmente ogni anno).
2. il controllo dell’efficienza energetica (o prova fumi).
Il controllo di efficienza energetica dell’impianto, compresa la redazione del rapporto di controllo, è obbligatorio e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, con la seguente cadenza:
Riassumento… Per un Impianti di casa standard:
il controllo di efficienza energetica (o prova fumi) per impianti alimentati:
• Combustibile liquido o solido (gasolio, pellet, legna): ogni 2 anni
• Alimentati a gas (metano o gpl): ogni 4 anni
Oltre alla tempistica indicata nella tabella precente, il controllo dell’efficienza energetica deve essere effettuato:
• Alla prima messa in servizio dell’impianto a seguito di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio la caldaia;
• In caso di interventi straordinari (che non rientrino tra quelli periodici) tali da poter modificare l’efficienza energetica;
Al termine delle operazioni di controllo il manutentore deve redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza Energetica in tre copie di cui:
1) una copia è trattenuta dal manutentore stesso;
2) una copia è rilasciata al responsabile dell’impianto che la allega al libretto di impianto;
3) una copia è inviata a cura del manutentore all’Autorità Competente per le ispezioni.
A quest’ultima copia è allegato l’eventuale “bollino blu verde” per coprire i costi delle ispezioni degli impianti termici.
– – – – – – – – – – – –
REGIONE VENETO – NORMATIVA IN VIGORE
Bur n. 125 del 30 dicembre 2014
Deliberazione Giunta Regionale n. 2569 del 23 dicembre 2014
Dal 2 gennaio 2015 è attivo “CIRCE” il catasto unico degli impianti termici e dei
Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica della Regione del Veneto, istituito con
D.G.R.V. 2569/2014, previsto dalle Direttive Europee e dalla normativa nazionale
sull’efficienza energetica e la tutela dell’ambiente. È un sistema telematico al quale possono accedere gratuitamente, previo accreditamento, le ditte iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate ad operare sugli impianti termici. Con tale sistema on-line le ditte possono registrare gli impianti, aggiornare i libretti e trasmettere alla Regione i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica; inoltre le Province ed i Comuni possono controllare la corretta conduzione ed efficienza degli impianti termici, mentre i cittadini possono consultare, controllare ed all’occorrenza anche stampare il proprio
libretto digitale costantemente aggiornato, senza necessità di registrazione, ma utiliz-
zando solamente i codici forniti dal manutentore.
Scarica il Depliant della Regione Veneto
CIRCE VOLANTINO RISPARMIARE ENERGIA AIUTA L’AMBIENTE
La Marcigaglia Spa, ricorda l’importanza del libretto di impianto e del suo aggiornamento: prima compilazione a cura dell’installatore (impresa) , successivi aggiornamenti e compilazione allegati a cura del manutentore.
L’occupante l’immobile deve controllare che il libretto venga debitamente compilato.