Tetti e coperture: Obbligatori i Sistemi Anticaduta – Linee Vita

Marcigaglia, costruzioni firmate

Il 33% DEGLI INFORTUNI MORTALI E’ CAUSATO DALLA CADUTA DALL’ALTO

Il 47% DELLE CADUTE DALL’ALTO AVVENGONO SUI TETTI, TERRAZZI, APERTURE

La caduta dall’alto rappresenta circa un terzo degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro. Dall’analisi di tali cadute emerge che il settore di attività maggiormente colpito è quello delle costruzioni con oltre il 65%. Infatti, il luogo in cui più frequentemente si verificano le cadute dall’alto è il cantiere con il 52,4% degli incidenti. Per il complesso delle cadute dall’alto, si evidenzia che nel 31% dei casi la caduta è avvenuta da tetti o coperture. (FONTE INAIL).

Le linee vita sono ancoraggi posti sulla copertura alla quale si agganciano gli operatori tramite imbracature e cordini per interventi di manutenzione e controllo delle coperture degli edifici. In Italia la situazione normativa sulle linee vita è frammentata e disomogenea in quanto alcune singole regioni hanno regolamentato in modo difforme.

La normativa in vigore:

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 – Art. 115. Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

VENETO – NORMATIVA REGIONALE
Art. 79 bis della legge regionale 61/85 e Dgr n. 97 del 31 gennaio 2012

In Veneto, già in fase di autorizzazione del progetto, sono documenti obbligatori da presentare prima dell’inizio lavori: planimetria e relazione tecnica delle Linee Vita.

Art. 79 bis della legge regionale 61/85 + DGRV n. 97 del 31 gennaio 2012

Inoltre, a lavori ultimati, l’impresa/installatore deve produrre la seguente documentazione:

  • Dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alleindicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
  • Certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;
  • Dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.
  • Istruzioni d’uso. Al personale incaricato dell’esecuzione dei lavori successivi (impresa o lavoratore autonomo), devono essere fornite da parte del committente/amministratore le informazioni scritte sulle misure tecniche predisposte e le istruzioni per un loro corretto utilizzo. Ciò al fine di eseguire i lavori commissionati tenuto conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi potenziali, degli elementi protettivi incorporati e delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive necessarie. Tali informazioni devono essere fornite a maggior ragione laddove non esiste la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio medesimo e non esistano dispositivi fissi per accedervi.

    Fascicolo dell’opera
    Le misure preventive e protettive previste per la sicurezza dei lavori di manutenzione in quota da individuare ai sensi dell’art. 79 bis L.R. 61/85 anticipano nella documentazione richiesta ai fini dell’ottenimento dei titoli abilitativi a costruire o di presentazione della denuncia di inizio attività una parte dei contenuti del fascicolo dell’opera di cui all’art. 91 lett. b del D.Lgs. 81/98.
    Il coordinatore per la progettazione integra il fascicolo dell’opera con le soluzioni tecniche individuate ai fini dell’art. 79 bis citato inserendole nel Cap. II, come da modello delineato nell’Allegato XVI del D.Lgs. 81/98

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